IN COSA CONSISTE
L’agevolzione consiste nel riconoscimento di detrazione d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in dieci rate di pari importo, entro i limiti massimi di detrazione.
Si tratta di riduzioni dall’Irpef concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e nel caso specifico dei serramenti, il miglioramento termico dell’edificio.
Il limite d’importo sui quali calcolare la detrazione è pari a 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o parti di edifici) residenziali esistenti e riscaldati (immobili iscritti al catasto, in corso di accatastamento o attestati dal pagamento dell’ICI). Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione di un immobile o in fase di ampliamento.
CHI PUO’ USUFRUIRNE
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti che possiedono l’immobile oggetto dell’intervento.
Sono ammessi all’agevolazione :
Persone fisiche che hanno un diritto reale sull’immobile;
I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
Gli inquilini;
I familiari(coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile – solo in ambito privatistico;
Chi detiene l’immobile in comodato;
I contribuenti che possiedono reddito d’impresa(persone fisiche, società di persone, società di capitali)
Le associazioni tra professionisti;
Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
COMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
La detrazione d’imposta del 55% non è cumulabile con le altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (ad esempio il 36% sull’IRPEF per il recupero del patrimonio edilizio)
Il beneficio fiscale è però compatibile con altre agevolazioni di natura non fiscale (contributi e finanziamenti) previsti in materia di risparmio energetico.
SPESE DETRAIBILI
Sono detraibili gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura o sostituzione degli infissi esistenti con infissi di caratteristiche conformi alle normative in vigore.
Per il 2010/2011 il coefficiente di trasmittanza termica (vetro + telaio) è di 1,8 W/m2K.
La legge Finanziaria 2008 ha previsto dal 1° gennaio 2010 un inasprimento dei limiti di trasmittanza termica previsti per i serramenti ai fini dell’accesso alla detrazione fiscale del 55%. Per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale in caso di sostituzione delle finestre (vetro + telaio) i nuovi serramenti dovranno rispettare i limiti di trasmittanza termica stabiliti dal DM 11 marzo 2008.
Questo decreto rende di fatto obbligatorio nella zona climatica E il limite di 1,8 W/m2K e per la zona F il limite di 1,6 /m2K.
La ditta fornitrice certificherà pertanto i valori di trasmittanza con apposita certificazione energetica rilasciata al cliente.
LA CERTIFICAZIONE NECESSARIA
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche, a pena di decadenza dal beneficio è necessario acquisire l’asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.
Questo documento se riguarda la sostituzione degli infissi è sostituito dalla certificazione energetica rilasciata dal produttore.
Invece non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva, in pratica non c’è alcun obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara (dell’Agenzia delle Entrate) la comunicazione preventiva di inizio lavori prevista invece ai fini della detrazione del 36%.
I DOCUMENTI DA TRASMETTERE
Per gli interventi che si concluderanno nel 2011 occorre trasmettere all’ENEA in via telematica (finanziaria2010.enea.it) entro novanta giorni dalla fine dei lavori la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A) e la scheda informativa relativa alla sostituzione degli infissi (allegato F).
ALIQUOTA I.V.A. APPLICABILE
Si evidenzia che la Finanziaria 2010 ha prorogato anche per il 2011 l’applicazione dell’iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali.
Nell’ambito dei contratti d’appalto la fornitura degli infissi e delle porte interne sono beni di valore significativo, pertanto l’appaltatore applicherà l’aliquota ridotta ai predetti beni soltanto fino alla concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Esempio :
Totale serramenti + porte + posa in opera € 12.000,00 + i.v.a.
Posa in opera € 2.000,00 + i.v.a. 10%
Beni significativi soggetti ad aliquota ridotta € 2.000,00 + i.v.a. al 10%
Beni significativi serramenti + porte € 8.000,00 + i.v.a. 20%
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e restauro e risanamento conservativo è sempre prevista senza alcuna scadenza l’applicazione dell’aliquota iva al 10% senza distinzione dei beni significativi, pertanto tutto l’importo sarà assoggettato ad un’unica aliquota.
COME FARE I PAGAMENTI
Tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario per la legge 296/06.
Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria la documentazione relativa agli interventi realizzati, vale a dire:
il certificato di asseverazione redatto dalla ditta fornitrice degli infissi
la ricevuta di invio telematico all’ENEA
le fatture e le ricevute fiscali per le spese effettuate
le contabili dei bonifici effettuati
I documenti dovranno essere conservati per almeno tre anni.